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FAQ frequently asked questions su
condominio e sicurezza sul lavoro ... |
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1. Chi e'
il datore di lavoro nel condominio? La presenza di
un "datore di lavoro" nel condominio deriva dalla presenza di un
"lavoratore" come definito all'art.2
comma 1 lett.a del d.lgs. 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni. In presenza di un "lavoratore",
il datore di lavoro nel condominio, come precisarono le circolari
ministeriali n. 28/1997
e n. 30/1998,
e' individuato ai fini degli obblighi con risvolti penali
nell'amministratore pro
tempore.
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2. Chi e'
il datore di lavoro nel condominio senza
dipendenti? Nessuno.
L'assenza di dipendenti individuabili come "lavoratori" (cfr. faq n.1) comporta l'assenza di datore di
lavoro. |
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3. Chi e'
il committente nel condominio? Nei confronti
dei lavori commissionati dal condominio a imprese, ditte o
lavoratori autonomi, il committente - inteso come la persona che
assume le responsabilita' penali relative all'applicazioni delle
leggi - e' individuato da consolidata giurisprudenza e
dalla circolare ministeriale n. 41/1997 nel
"soggetto
legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei
lavori". Quindi
nell'amministratore pro
tempore.
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4. Quali sono
gli obblighi di tutela per i dipendenti di condominio?
Se il condominio ha dipendenti
soggetti a un contratto collettivo di proprietari di fabbricati
(firmato tra associazioni di proprietari e da sigle sindacali), il
d.lgs. 81/2008 si applica solo all'art.3
comma 9: al dipendente vanno fornite formazione, informazione,
abbigliamento e attrezzatura di sicurezza, il tutto previa una
valutazione dei rischi in funzione delle mansioni e dei luoghi. Se
invece il dipendente fosse soggetto a qualche altro tipo di
contratto (turismo, terziario o altri), il decreto 81 si
applicherebbe in tutta la sua
totalita'.
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5. Quali sono
gli obblighi di tutela nei confronti degli appaltatori per
opere condominiali? Bisogna distinguere due casi:
i lavori edili ed i lavori non edili. Per i lavori edili si rientra
in una precisa parte normativa del decreto 81, il titolo IV.
Per i lavori non edili (pulizie, manutenzione impiantistica,
giardinaggio ecc.) invece e' applicabile l'art.26 del decreto
81, se il condominio ha dipendenti.
Separiamo le
questioni.
Lavori
edili. L'applicazione del titolo
IV del decreto comporta che il committente di un cantiere edile
qualsiasi deve: - se il lavoro lo esegue una
sola impresa, verificare l'idoneita' tecnico professionale
dell'impresa e, ma solo se il lavoro supera una durata lavorativa di
200 "uomini-giorno" (l'equivalente di tutte le giornate lavorative
del cantiere), inviare la notifica preliminare a ASL e Direzione
Provinciale del Lavoro; - se il lavoro lo eseguono 2 o
piu' imprese, verificare l'idoneita' tecnico professionale delle
imprese, nominare il coordinatore per la sicurezza, inviare la
notifica preliminare a ASL e Direzione Provinciale del
Lavoro.
Lavori non
edili. L'applicazione dell'art.26
deriva necessariamente dalla presenza di un dipendente del
condominio: se il condominio non ha dipendenti (cfr. faq n.2) non esiste datore di lavoro e non si
applica l'art.26; e' comunque molto consigliabile verificare
sempre l'idoneita' degli appaltatori. La presenza di dipendente nel
condominio invece comporta per il committente l'obbligo di:
verificare l'idoneita' tecnico professionale degli appaltatori
(tramite certificato CCIAA e un'autodichiarazione); fornire
dettagliate informazioni sui rischi presenti nel condominio,
redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali (DUVRI), da condividere con tutti gli esecutori;
inserire nel contratto i costi per la
sicurezza. |
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6. Come si
verifica l'idoneita' tecnico professionale nei lavori edili?
Ottenendo
precise documentazioni, elencate qui.
In caso di pratiche edilizie (DIA, permesso di costruire o altro) il
committente deve trasmettere al Comune i DURC di tutti gli
esecutori, alcune dichiarazioni e la notifica preliminare: in
assenza di uno di questi documenti il titolo abilitativo e'
automaticamente sospeso.
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7. Quando si
deve nominare il coordinatore per la sicurezza?
La nomina del
coordinatore e' obbligatoria quando il lavoro edile prevede la
presenza, anche non contemporanea, di 2 o piu' imprese, compresi i
subappalti. La casistica per la nomina del CSP (coordinatore per la
progettazione) o del CSE (coordinatore per
l'esecuzione) e' qui.
Se il lavoro lo svolge unicamente un'impresa, non e' necessario
nominare il coordinatore per la
sicurezza.
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8. Quando e
chi deve inviare la notifica preliminare? L'invio e' richiesto
tutte le volte che il lavoro edile prevede la nomina di un
coordinatore per la sicurezza, oppure nel raro caso in cui una sola
impresa esegua un lavoro che dura oltre 200 uomini-giorno. L'obbligo
di invio della notifica, che deve essere preliminare all'inizio dei
lavori, e' in capo al committente. In Lombardia la notifica
preliminare deve essere inviata obbligatoriamente in via informatica
(maggiori informazioni sono qui).
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9. Qual e'
il contenuto della notifica preliminare? Il contenuto minimo (cioe'
quello che bisogna comunicare per legge) della notifica e'
indicato qui.
L'assenza di notifica non e' sanzionata direttamente; nei casi
di lavori soggetti a pratiche edilizie il mancato invio della
notifica comporta la sospensione del titolo abilitativo (cfr. faq n.6).
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10. Che
cosa e' il DURC? E' il Documento di Regolarita'
Contributiva che le imprese ed i lavoratori autonomi che partecipano
a un lavoro edile devono produrre al committente. E' un documento
rilasciato da INPS, INAIL o Casse Edili ed ha una validita' di 90
giorni. L'assenza di DURC comporta la sospensione del titolo
abilitativo nei casi di lavori soggetti a pratiche
edilizie (cfr. faq n.6) ed anche la
contestazione della mancata verifica positiva dell'idoneita'
professionale (cfr. faq n.5). Questa
contestazione puo' essere sollevata al committente, in caso di
ispezione di ASL o Direzione Provinciale del Lavoro, anche nei casi
di assenza di DURC in lavori non soggetti a pratiche
edilizie.
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11. E' possibile
delegare responsabilita'? L'amministratore, si e'
detto, e' sempre datore di lavoro se ci sono dipendenti (cfr.
faq n.1) ed e' sempre committente di
lavori in appalto (cfr. faq n.3). L'unica
possibilita' per l'amministratore pro
tempore di delegare responsabilita'
in un condominio e', nei soli casi di lavori edili, nominare
formalmente un "responsabile dei lavori" secondo la definizione del
d.lgs. 81/2008, art.89.
Questa figura, se la nomina avviene correttamente riportando nel
dettaglio tutte le responsabilita' trasferite, si assume ai sensi
dell'art.93
tutte le responsabilita' del committente (fatta salva, ovviamente,
la possibile culpa in eligendo del committente per aver
scelto un cattivo responsabile dei
lavori). |
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12. Quando
sussiste l'obbligo di verifica della messa a terra ex DPR 462/2001?
Per gli edifici condominiali
c'e' l'obbligo di verifica quando sono presenti nel condominio
attivita' lavorative alla diretta dipendenza del condominio, come
per esempio il portiere. Laddove nel condominio siano presenti altre
attivita' professionali (es. studi professionali, attivita'
commerciali, etc.) ogni datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere
la verifica dell'impianto di terra relativo alla propria attivita',
indipendentemente dalla verifica dell'impianto di terra richiesta
per il condominio. Nei casi in cui non si applica il DPR 462/2001,
perche' non vi sono lavoratori dipendenti, e' comunque
necessario mantenere in efficienza l'impianto di terra condominiale.
A tal fine e' opportuno prevedere controlli
periodici. (tratto da:
Guida alla sicurezza elettrica nel
condominio - Prosiel) |
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