Nuovo, aggiornato, persino verde.

Cristoforo Moretti
SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO
MANUALE PRATICO - terza edizione

ACQUISTA
.

 

.

Sicurezza e salute dei lavoratori nel condominio - n.61, gennaio 2012

Google

.

 

L’anno della fine del mondo (e del DVR obbligatorio)

 

E' l'anno della fine del mondo: Millescale cambia.

La creazione di un gruppo facebook e di una newsletter riservata ai soli iscritti sono il primo passo di una lenta rimozione di contenuti accessibili a tutti, nelle modalità consuete, a favore di una cerchia di 'utenti' (lettori? fruitori? amici?) motivata e consapevole di approfondire temi multidisciplinari e per questo vischiosi, che espongono il redattore improvvisato a brutte figure e a smentite facili quanto imbarazzanti; e l'amministratore incauto a rischi non banali. Continueremo a rifuggire la superficialità e la assertività da turista del settore (ce ne sono già a sufficienza) e col tempo destineremo millescale.it ad archivio ed il blog a segnalazioni spicciole,  mentre gli approfondimenti professionali verranno riservati al gruppo facebook e alla newsletter, non a caso denominati allo stesso modo: Gli aggiornamenti di Millescale. Iscriversi non è obbligatorio, ma vorremmo fosse chiaro che l'attestato di qualifica professionale in quanto assiduo lettore da noi non lo avrete mai.

 

 

Il DVR obbligatorio

 

Dopo i cambiamenti di Millescale e la nota profezia dei Maya, tra le più importanti novità dell’anno 2012 nel mondo della sicurezza sul lavoro c’è sicuramente la scadenza del 30 giugno, data dopo la quale non sarà più possibile avvalersi della autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi per un’azienda che occupi fino a dieci lavoratori.

Dal primo luglio, infatti, i datori di lavoro di attività con meno di 11 lavoratori non potranno più ricorrere alla facoltà prevista dall’art.29 comma 5 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dovranno quindi – con il congruo anticipo richiesto dalla redazione di un documento così importante – dotarsi di un documento di valutazione dei rischi (DVR).  E’ lo stesso comma 5 citato che indica nel 30 giugno 2012 la data finale per l’autocertificazione: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f. Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f (non ancora emanato al 31 dicembre 2011 – n.d.r.), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Che fare dunque dal 1° luglio? Consideriamo separatamente i due casi possibili per le attività di un amministratore immobiliare, cioè studio e condomini, riferendoci ovviamente ad attività con presenza di ‘lavoratori’ soggetti al d.lgs. 81/2008: per il titolare di uno studio senza lavoratori come definiti all’art.2 comma 1 lett.a del decreto e per l’amministratore di un condominio senza dipendenti l’utilità di queste note finisce qua.

 

 

Lo studio professionale

 

Ad oggi, lo studio professionale che occupi fino a 10 lavoratori (datore di lavoro escluso) può autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi: lo prevede, come anzidetto, il comma 5 dell’art.29 del d.lgs. 81/2008. Salvo proroghe, dal 1° luglio 2012 ogni studio, con anche un solo lavoratore come definito all’art.2 comma 1 lett.a del decreto, dovrà possedere un DVR, documento che, secondo l’art.28 del decreto, deve avere data certa (o attestata dalla contemporanea sottoscrizione di datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente se nominato) e deve riportare precisi contenuti minimi. Più esattamente il DVR di un’azienda – in attesa del decreto interministeriale che dovrebbe dettare procedure standardizzate per la valutazione dei rischi delle attività di ridotta dimensione – deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione [di tutti i rischi – n.d.r.];

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.”

Il contenuto del DVR deve inoltre rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei titoli del decreto successivi al primo e relativi a diverse precise fonti di rischio. Per la specificità di molti temi il ricorso a consulenti appare assolutamente suggeribile, per quanto il responsabile del contenuto del DVR sia sempre e comunque il datore di lavoro di una attività, poiché l’elaborazione del DVR è obbligo indelegabile del datore di lavoro ai sensi dell’art.17 comma 1 lett.a del d.lgs. 81/2008. La mancanza o la redazione incompleta del DVR sono sanzionate penalmente con l’arresto fino a sei mesi o con ammende di diverse entità fino a 6.400 euro.

 

 

Il condominio

 

“Il condominio è senza alcun dubbio tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi (nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nel caso di presenza di lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati.

Con riferimento ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, invece, l’articolo 3, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che a tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 (rispettivamente, informazione e formazione dei lavoratori) e, eventualmente, ove il datore di lavoro fornisca Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e/o attrezzature di lavoro, le rispettive previsioni di Titolo III.

Al riguardo, va detto che, come rimarcato nella giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 3 agosto 2005, n. 29229), la attività di valutazione del rischio – assolutamente prodromica a ogni altra iniziativa antinfortunistica – va distinta dalla sua formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel caso di specie, effettuata dal datore di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi e a quelli – eventuali, in quanto legati alla necessità di utilizzo di tali strumenti – derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro. Tale ottemperanza potrà, tuttavia, prescindere dalla necessaria redazione di un documento, non richiesta dalla normativa vigente.“ (Ministero del Lavoro, risposta a quesito di Anaci Nazionale in data 19 aprile 2010)

A questa chiarissima presa di posizione il Ministero aggiungeva (in risposta ad un altro quesito sempre di Anaci Nazionale) che le norme degli articoli 28 e 29 del d.lgs. 81/2008, relative alla valutazione dei rischi, non sono da ritenersi cogenti per il condominio con portiere in quanto non richiamate dall’articolo 3 comma 9 né dall’articolo 36. Insomma, il Ministero del Lavoro più volte ha tenuto a precisare che il legislatore chiede sostanza (informazione, formazione, abbigliamento e attrezzatura: consapevolezza e strumenti di lavoro, obblighi sanzionati) invece di forma (un documento cartaceo dal contenuto normato che nel condominio con il classico portiere non è mai richiesto, né quindi sanzionabile). Eppure di scuole guida che cercano di convincere pedoni e ciclisti dell’obbligo di prendere la patente, anche senza auto, ne abbiamo viste tante.

Da queste pagine sosteniamo da sempre il condominio “sicuro” (sostanza) contro il condominio “burocratizzato” (forma). Eppure assisteremo ad una probabile imminente offensiva commerciale il cui target, sia chiaro, non è stato indicato dal legislatore.

 

 


n.61, gennaio 2012

.

La gestione delle emergenze antincendio in condominio alla luce del nuovo dPR 151/2011

 

Questo testo sarà disponibile, per i soli iscritti del gruppo facebook o della newsletter, con la prossima uscita di Millescale.

 

 

Ambienti confinati: vigente il dPR 177/2011

E’ già vigente, dal 23 novembre 2011, il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.177, “regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti” (n.d.r. – la parola corretta è ‘confinati’).

Il decreto è stato approntato sull’onda emotiva di numerosi eventi luttuosi avvenuti negli ultimi anni (Molfetta, Sarroch, Capua, Vipiteno, per citarne solo alcuni). Affrontiamo l’esame del regolamento tramite domande e risposte, focalizzando l’attenzione sul mondo condominiale.

 

Quali sono gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati?

Tutti i luoghi in cui possono svilupparsi gas tossici: nei condomini questi ambienti possono essere schematicamente individuati nei serbatoi, nelle cisterne, nelle fosse biologiche, nei pozzi, nelle intercapedini, nei cunicoli, nelle vasche, eccetera.

 

Su chi ricadono gli obblighi del nuovo decreto?

Sulle ditte e sui lavoratori autonomi che devono svolgere attività in questi ambienti, ma anche - e soprattutto - sul ‘datore di lavoro committente’. In continuità con tutte le normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (cantieri edili esclusi), il committente soggetto agli obblighi del dPR 177 deve essere anche ‘datore di lavoro’: al privato cittadino o all’amministratore di condominio senza dipendenti (committenti, ma non anche datori di lavoro) il nuovo regolamento non si applica.

 

Quali sono i nuovi obblighi per le ditte ed i lavoratori autonomi?

Per poter operare bisogna avere soddisfatto alcuni obblighi, già presenti nel d.lgs. 81/2008 e addirittura nelle leggi previgenti, che vengono qui ripetuti; altri obblighi vengono introdotti ex novo dal decreto. E’ bene conoscerli, perché il ‘datore di lavoro committente’ questi requisiti dovrà controllarli (e sarebbe bene che li controllasse anche il semplice committente: ne parleremo più avanti).

Tra gli obblighi già esistenti per le ditte specializzate nel settore:

·         integrale applicazione delle disposizioni vigenti in materia di valutazione rischi, sorveglianza sanitaria, gestione delle emergenze;

·         formazione e informazione di tutto il personale sui fattori di rischio propri dell’attività;

·         possesso di dispositivi di protezione individuale e avvenuto addestramento all’uso;

·         addestramento di tutto il personale;

·         rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Durc;

·         integrale applicazione della contrattazione collettiva di settore.

I nuovi obblighi introdotti dal dPR 177, sempre a carico degli operatori professionali:

·         integrale e vincolante applicazione del comma 2 dell’art.21 del d.lgs. 81/2008 per imprese familiari e lavoratori autonomi (n.d.r. - il comma 2 dell’art.21 prevedeva per quelle tipologie di lavoratori la semplice ‘facoltà’ di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e a corsi di formazione; col nuovo decreto la facoltà diventa obbligo);

·         presenza di personale, almeno per il 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale su lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;

·         formazione, informazione e addestramento anche per i datori di lavoro, se operativi;

·         divieto di subappalto se non autorizzato dal committente e se non anche certificato secondo i criteri del titolo VIII, capo I, del d.lgs. 276/2003 (la “legge Biagi”);

·         adozione di una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati.

 

Quali sono i nuovi obblighi per il ‘datore di lavoro committente’?

Fatto salvo l’art.26 del d.lgs. 81/2008, che continua a dover essere rispettato, il dPR 177/2011 richiede pesanti adempimenti al committente, quando anche datore di lavoro, che appalti opere in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Nello specifico:

·         verifica dell’idoneità tecnico professionale secondo i criteri del nuovo regolamento, che prevedono il controllo del rispetto degli adempimenti sopra elencati per ditte e lavoratori autonomi;

·         eventuale autorizzazione al subappalto, se richiesta, previa verifica della certificazione del subappalto in base ai criteri del titolo VIII, capo I, del d.lgs. 276/2003, cioè secondo procedure che – diciamolo subito – sembrano sconsigliare il ricorso al subappalto per lavori condominiali;

·         informazione dei lavoratori (autonomi o dipendenti o datori di lavoro di ditte: tutti insomma) sulle caratteristiche e i rischi dei luoghi in cui sono chiamati ad operare; la durata dell’informazione non può essere “inferiore a un giorno”;

·         individuazione di un proprio rappresentante, che sia adeguatamente formato, addestrato e reso edotto dei rischi dell’ambiente in cui si svolgerà il lavoro; questa figura dovrà vigilare sulle attività degli esecutori, “con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori” e per limitare il rischio di interferenze con il personale del committente.

 

Quali sono i punti di forza del decreto?

Finalmente criteri solidi per definire idonea un’impresa. L’art.26 del “testo unico” sulla sicurezza nel lavoro – peraltro ancora applicabile – chiede soltanto il certificato della CCIAA ed un’autodichiarazione, il dPR 177 si spinge meritoriamente molto più in là. Apprezzabilissimo, e segno di maturità legislativa, l’inserimento del datore di lavoro e dei lavoratori autonomi tra i lavoratori da formare, informare, addestrare: non era mai successo prima.

 

Quali sono le perplessità?

Due su tutte, ma gigantesche.

Le lavorazioni di questo tipo sono fortemente specialistiche: non si entra per curiosare in un pozzo, in una cisterna, in un serbatoio. Essendo lavorazioni specialistiche, chi meglio della ditta esecutrice dovrebbe conoscerne i rischi? La prima perplessità è proprio questa: come può un committente generico (un amministratore di un condominio con portinaio, per esempio) conoscere i rischi meglio della ditta, al punto da essere capace di informarne i lavoratori? E che cosa vuol dire “un giorno”, il minimo di durata prevista per fare informazione ai lavoratori?

La seconda perplessità è, se possibile, ancora maggiore. Il committente dovrà individuare un proprio rappresentante, formato, addestrato e reso edotto dei rischi dell’ambiente confinato, che vigili (cioè che presenzi per tutto il tempo necessario) durante le attività degli esecutori, “con funzioni di indirizzo”. Una figura vigilante, per ovvia opportunità non appartenente alla ditta esecutrice, che agendo potrebbe sconfinare nell’ingerenza nell’appalto: su questo aspetto sarà necessario un dibattito approfondito che coinvolga giuristi e tecnici, perché ingerire nell’autonomia dell’appaltatore è una delle prime cose che, secondo abbondante giurisprudenza, un committente deve evitare. E chi potrebbe essere il “vigilante”? E’ evidente che il legislatore vuole un risultato (ridurre gli infortuni di questo tipo, quasi sempre mortali) e non un mero certificatore di carte: forse un tecnico di una ditta, che vigili sul comportamento di un’altra ditta? Ipotesi inquietante, forse, ma non così peregrina.

 

Che cosa fare operativamente?

Premesso che, passando dal tecnico al pratico, è certo che ci sarà un significativo innalzamento dei costi di manutenzione dei luoghi soggetti al decreto, la prima necessità è conoscere, da parte dello studio di amministrazione immobiliare, in quali condomini ci siano luoghi confinati o sospetti di inquinamento, e come siano fatti, e quanto spesso sia stato necessario che lavoratori vi si introducessero. Un censimento, quindi, con l’aiuto delle ditte di spurghi ed edili, al fine di conoscere su quali condomini si riverserà l’applicazione del decreto. Quindi, emissione di formale divieto di ingresso negli ambienti individuati, fino a che l’opera di verifica di idoneità (secondo i criteri del nuovo regolamento) non sia stata completata positivamente dall’amministrazione. Successivamente andrà individuata la figura del “vigilante”, che dovrà essere informato delle caratteristiche emerse dal censimento e dei rischi delle varie operazioni possibili. Solo a questo punto sarà possibile – ove necessaria – eseguire una lavorazione all’interno di un ambiente confinato, previa informazione ai lavoratori effettuata (per opportunità) dal vigilante stesso, che controllerà il rispetto della procedura prevista dalla ditta esecutrice. Le urgenze, necessariamente, spariranno perché totalmente ingestibili nel rispetto del decreto.

 

Il committente, ove non datore di lavoro, può ignorare il nuovo regolamento?

La risposta deve essere no. Il committente non “datore di lavoro” non potrà ignorare che il legislatore pretende risultati: quanto meno la verifica di idoneità tecnico professionale dovrà conformarsi (dipendenti o non dipendenti) ai criteri indicati dal decreto, in modo da individuare le ditte in grado di garantire davvero la sicurezza dei propri lavoratori.

Il nuovo regolamento infatti – anche in assenza di dipendenti del committente, per il combinato disposto dell’art.1 comma 3 e dell’art.2 comma 1 – prevede quanto segue: “Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati” secondo i requisiti di idoneità elencati che, quindi, devono essere in possesso di qualunque ditta appaltatrice di qualunque opera condominiale in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, a prescindere dalla presenza o meno di un ‘datore di lavoro committente’.

 

 

 


 

 

Questo sito e' dedicato alla sicurezza, alla salute ed alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori nel condominio. Il materiale reso pubblico sul sito ha contenuto divulgativo senza pretesa di fornire consulenze di alcun genere, e le opinioni esposte appartengono esclusivamente agli autori dei testi. Si intende vietata ogni riproduzione di materiale senza esplicita autorizzazione. La cadenza di aggiornamento e'  aperiodica. Per ovvi motivi non si garantisce nel tempo la corrispondenza dei links esterni.

Non abbiate paura a scriverci, siamo educati e rispondiamo.

Buona navigazione.

manda una e-mail

leggi le FAQ

visita il blog

consulta l'archivio

  iscriviti al
gruppo facebook

iscriviti alla newsletter

scopri il manuale

versione stampabile

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiche