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Ambienti
confinati: vigente il dPR 177/2011
E’ già vigente, dal 23 novembre 2011, il decreto
del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.177, “regolamento
recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti” (n.d.r. – la parola
corretta è ‘confinati’).
Il decreto è stato approntato sull’onda
emotiva di numerosi eventi luttuosi avvenuti negli ultimi anni (Molfetta,
Sarroch, Capua, Vipiteno, per citarne solo alcuni). Affrontiamo
l’esame del regolamento tramite domande e risposte, focalizzando
l’attenzione sul mondo condominiale.
Quali sono gli
ambienti sospetti di inquinamento o confinati?
Tutti i luoghi in cui possono svilupparsi gas tossici:
nei condomini questi ambienti possono essere schematicamente individuati
nei serbatoi, nelle cisterne, nelle fosse biologiche, nei pozzi, nelle
intercapedini, nei cunicoli, nelle vasche, eccetera.
Su chi ricadono
gli obblighi del nuovo decreto?
Sulle ditte e sui lavoratori autonomi che devono
svolgere attività in questi ambienti, ma anche - e soprattutto - sul
‘datore di lavoro committente’. In continuità con tutte
le normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (cantieri edili esclusi),
il committente soggetto agli obblighi del dPR 177 deve essere anche
‘datore di lavoro’: al privato cittadino o
all’amministratore di condominio senza dipendenti (committenti, ma
non anche datori di lavoro) il nuovo regolamento non si applica.
Quali sono i
nuovi obblighi per le ditte ed i lavoratori autonomi?
Per poter operare bisogna avere soddisfatto alcuni
obblighi, già presenti nel d.lgs. 81/2008 e addirittura nelle leggi
previgenti, che vengono qui ripetuti; altri obblighi vengono introdotti ex
novo dal decreto. E’ bene conoscerli, perché il ‘datore
di lavoro committente’ questi requisiti dovrà controllarli (e
sarebbe bene che li controllasse anche il semplice committente: ne
parleremo più avanti).
Tra gli obblighi già esistenti per le ditte
specializzate nel settore:
·
integrale applicazione delle disposizioni vigenti in materia di
valutazione rischi, sorveglianza sanitaria, gestione delle emergenze;
·
formazione e informazione di tutto il personale sui fattori di
rischio propri dell’attività;
·
possesso di dispositivi di protezione individuale e avvenuto
addestramento all’uso;
·
addestramento di tutto il personale;
·
rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di
Durc;
·
integrale applicazione della contrattazione collettiva di settore.
I nuovi obblighi introdotti dal dPR 177, sempre a
carico degli operatori professionali:
·
integrale e vincolante applicazione del comma 2 dell’art.21
del d.lgs. 81/2008 per imprese familiari e lavoratori autonomi (n.d.r. - il
comma 2 dell’art.21 prevedeva per quelle tipologie di lavoratori la
semplice ‘facoltà’ di sottoporsi a sorveglianza
sanitaria e a corsi di formazione; col nuovo decreto la facoltà
diventa obbligo);
·
presenza di personale, almeno per il 30% della forza lavoro, con
esperienza almeno triennale su lavori in ambienti sospetti di inquinamento
o confinati;
·
formazione, informazione e addestramento anche per i datori di
lavoro, se operativi;
·
divieto di subappalto se non autorizzato dal committente e se non
anche certificato secondo i criteri del titolo VIII, capo I, del d.lgs.
276/2003 (la “legge Biagi”);
·
adozione di una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare
o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività
in ambienti confinati.
Quali sono i
nuovi obblighi per il ‘datore di lavoro committente’?
Fatto salvo l’art.26 del d.lgs. 81/2008, che
continua a dover essere rispettato, il dPR 177/2011 richiede pesanti
adempimenti al committente, quando anche datore di lavoro, che appalti
opere in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Nello specifico:
·
verifica dell’idoneità tecnico professionale secondo
i criteri del nuovo regolamento, che prevedono il controllo del rispetto
degli adempimenti sopra elencati per ditte e lavoratori autonomi;
·
eventuale autorizzazione al subappalto, se richiesta, previa
verifica della certificazione del subappalto in base ai criteri del titolo
VIII, capo I, del d.lgs. 276/2003, cioè secondo procedure che
– diciamolo subito – sembrano sconsigliare il ricorso al
subappalto per lavori condominiali;
·
informazione dei lavoratori (autonomi o dipendenti o datori di
lavoro di ditte: tutti insomma) sulle caratteristiche e i rischi dei luoghi
in cui sono chiamati ad operare; la durata dell’informazione non
può essere “inferiore a
un giorno”;
·
individuazione di un proprio rappresentante, che sia adeguatamente
formato, addestrato e reso edotto dei rischi dell’ambiente in cui si
svolgerà il lavoro; questa figura dovrà vigilare sulle
attività degli esecutori, “con
funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai
lavoratori” e per limitare il rischio di interferenze con il
personale del committente.
Quali sono i
punti di forza del decreto?
Finalmente criteri solidi per definire idonea
un’impresa. L’art.26 del “testo unico” sulla
sicurezza nel lavoro – peraltro ancora applicabile – chiede
soltanto il certificato della CCIAA ed un’autodichiarazione, il dPR
177 si spinge meritoriamente molto più in là.
Apprezzabilissimo, e segno di maturità legislativa,
l’inserimento del datore di lavoro e dei lavoratori autonomi tra i
lavoratori da formare, informare, addestrare: non era mai successo prima.
Quali sono le
perplessità?
Due su tutte, ma gigantesche.
Le lavorazioni di questo tipo sono fortemente
specialistiche: non si entra per curiosare in un pozzo, in una cisterna, in
un serbatoio. Essendo lavorazioni specialistiche, chi meglio della ditta
esecutrice dovrebbe conoscerne i rischi? La prima perplessità
è proprio questa: come può un committente generico (un
amministratore di un condominio con portinaio, per esempio) conoscere i
rischi meglio della ditta, al punto da essere capace di informarne i lavoratori?
E che cosa vuol dire “un giorno”, il minimo di durata prevista
per fare informazione ai lavoratori?
La seconda perplessità è, se possibile,
ancora maggiore. Il committente dovrà individuare un proprio
rappresentante, formato, addestrato e reso edotto dei rischi dell’ambiente
confinato, che vigili (cioè che presenzi per tutto il tempo
necessario) durante le attività degli esecutori, “con funzioni di indirizzo”. Una
figura vigilante, per ovvia opportunità non appartenente alla ditta
esecutrice, che agendo potrebbe sconfinare nell’ingerenza
nell’appalto: su questo aspetto sarà necessario un dibattito
approfondito che coinvolga giuristi e tecnici, perché ingerire
nell’autonomia dell’appaltatore è una delle prime cose
che, secondo abbondante giurisprudenza, un committente deve evitare. E chi
potrebbe essere il “vigilante”? E’ evidente che il
legislatore vuole un risultato (ridurre gli infortuni di questo tipo, quasi
sempre mortali) e non un mero certificatore di carte: forse un tecnico di
una ditta, che vigili sul comportamento di un’altra ditta? Ipotesi
inquietante, forse, ma non così peregrina.
Che cosa fare
operativamente?
Premesso che, passando dal tecnico al pratico,
è certo che ci sarà un significativo innalzamento dei costi
di manutenzione dei luoghi soggetti al decreto, la prima necessità
è conoscere, da parte dello studio di amministrazione immobiliare,
in quali condomini ci siano luoghi confinati o sospetti di inquinamento, e
come siano fatti, e quanto spesso sia stato necessario che lavoratori vi si
introducessero. Un censimento, quindi, con l’aiuto delle ditte di
spurghi ed edili, al fine di conoscere su quali condomini si
riverserà l’applicazione del decreto. Quindi, emissione di
formale divieto di ingresso negli ambienti individuati, fino a che
l’opera di verifica di idoneità (secondo i criteri del nuovo
regolamento) non sia stata completata positivamente
dall’amministrazione. Successivamente andrà individuata la
figura del “vigilante”, che dovrà essere informato delle
caratteristiche emerse dal censimento e dei rischi delle varie operazioni
possibili. Solo a questo punto sarà possibile – ove necessaria
– eseguire una lavorazione all’interno di un ambiente
confinato, previa informazione ai lavoratori effettuata (per
opportunità) dal vigilante stesso, che controllerà il
rispetto della procedura prevista dalla ditta esecutrice. Le urgenze,
necessariamente, spariranno perché totalmente ingestibili nel
rispetto del decreto.
Il committente,
ove non datore di lavoro, può ignorare il nuovo regolamento?
La risposta deve essere no. Il committente non
“datore di lavoro” non potrà ignorare che il legislatore
pretende risultati: quanto meno la verifica di idoneità tecnico
professionale dovrà conformarsi (dipendenti o non dipendenti) ai
criteri indicati dal decreto, in modo da individuare le ditte in grado di
garantire davvero la sicurezza dei propri lavoratori.
Il nuovo regolamento infatti – anche in assenza
di dipendenti del committente, per il combinato disposto dell’art.1
comma 3 e dell’art.2 comma 1 – prevede quanto segue: “Qualsiasi attività lavorativa nel
settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può
essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati”
secondo i requisiti di idoneità elencati che, quindi, devono essere
in possesso di qualunque ditta appaltatrice di qualunque opera condominiale
in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, a prescindere dalla
presenza o meno di un ‘datore di lavoro committente’.
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