30 aprile 2008 - Viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il d.lgs. 9 aprile 2008, n.81: "Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro". Entra in vigore il 15 maggio
2008.
2 maggio 2008 - Escono su millescale n.44 le prime interpretazioni in
merito a quanto applicabile al condominio, basate sulla lettura
rigorosa del testo di legge.
In sintesi, sono rilevanti solo
l'art.3 comma 9 nei confronti dei dipendenti di condominio, se ne
esistono, e l'art.26 nei confronti degli appaltatori, ma
solo se il condominio ha dipendenti; oltre ovviamente a tutta
la sezione sui cantieri edili (che in queste note per brevità di
lettura non prendiamo in esame). Nel condominio
non è mai richiesto il DVR (documento di valutazione dei rischi), nè
l'esistenza di figure come il RSPP, il RLS, gli addetti alle
emergenze, il medico competente; non sono quindi richiesti corsi
di formazione per queste figure. In caso di assenza di
dipendente condominiale l'amministratore, non essendo "datore di
lavoro", non è soggetto agli obblighi di cui all'art.26 (tra cui la
redazione del DUVRI) in caso di appalto.
A proposito dei
dipendenti di condominio scrivemmo: " la scomparsa della
dicitura 'casi espressamente previsti' nel nuovo decreto potrebbe
far gridare qualcuno all’applicabilità totale dell’intero decreto ai
dipendenti di fabbricati". Che facili profeti.
11 maggio 2008 - Il Sole24Ore si occupa
di appalti nel nuovo decreto e precisa
: "Quando il
committente è un datore di lavoro - dunque quando si tratti di
appalti da eseguire all'interno di un'impresa - questo deve
promuovere la cooperazione e il coordinamento". Il giorno dopo lo stesso quotidiano,
sotto al
titolo "L'amministratore è responsabile", afferma
che il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) deve
essere redatto dall'appaltatore.
21 maggio 2008 - Confappi pubblica un
riassunto degli obblighi
per il condominio aggiornato al nuovo decreto: "In buona
sostanza, in condominio si applicherebbe una 'sicurezza lavoro'
semplificata. Per esempio, non sarebbe necessaria la nomina
responsabile servizi prevenzione e protezione, la stesura del
documento di valutazione dei rischi, la nomina di medico competente,
le comunicazioni alle A.S.L.-, eccetera".
23 maggio 2008 - Anaci Veneto organizza il convegno "La sicurezza in Condominio
come luogo e datore di lavoro". Negli
atti si
legge (pag.21): "
Già a partire dal 1 gennaio 1997 [cioè
dall'entrata in vigore del d.lgs. 626/94 - ndr] era previsto che
in caso di attivazione di
un appalto l’Amministratore del
Condominio (datore di lavoro) di
qualunque opera si trattasse fosse tenuto, prima della firma del contratto, a consegnare all’appaltatore un documento
(DVR)".
A pag.40 inoltre si
afferma che - vigente il d.lgs. 81/2008 - il DVR
deve essere redatto per ogni
condominio.
fine maggio 2008 - Sul numero
di maggio della rivista
'l'amministratore' di Anaci Milano, nell'articolo
"Il decreto 81 del 9 aprile 8 e la tutela dell’incolumità
psico-fisica dei dipendenti del condominio", viene riportata la
frase: "Nei confronti dei portieri del condominio risultano
applicabili, attesa l’ordinaria dimensione dei condomini e le
mansioni svolte dai portieri , e secondo quanto disposto dall’art.
36 , comma terzo, le seguenti disposizioni: (...) l’informazione
sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro..."
Nello
stesso numero della rivista compare anche la lettura delle novità
del decreto secondo quanto riportato su millescale
n.44
.
I due articoli non sono concordi.
9
giugno 2008 -Anaci Nazionale ed Anacam, con un
comunicato stampa congiunto, sostengono che il "testo unico" individua
come datore di lavoro l'assemblea e non l'amministratore. Questa
posizione viene ribadita anche negli interpelli e nei
quesiti successivamente posti al Ministero, che nel luglio 2009
confermerà che il datore di lavoro di un dipendente di condominio è
l'amministratore pro tempore.
24 giugno 2008 - L'Anammi diffonde ai suoi
associati una circolare informativa sul decreto 81/08: "Il
Condominio, praticamente, deve individuare i rischi e i pericoli
presenti in tutta la sua struttura; elaborare un apposito Documento,
appunto, di Valutazione Rischi (DVV); nominare un Responsabile della
Sicurezza (RSSP); Rendere edotti tutti i Fornitori che dovessero
svolgere la propria attività nel Condominio (l'impresa di Pulizia
scale, la Ditta che deve ristrutturare il Fabbricato, ecc...) circa
tali rischi rilevati attraverso la consegna del DVV; Predisporre un
piano sanitario".
7 luglio 2008 - Il
Sole24Ore, parlando di ascensori e
di art.26 del "testo unico", sostiene
:"...non è rilevante il
fatto se il condominio abbia o non abbia dipendenti, dovendosi porre
l'attenzione sul rischio insito nel posto di lavoro e non in
funzione della presenza di lavoratori propri del Condominio. Ciò è
confermato, oltre che dalla giurisprudenza, da circolari esplicative
del ministero per lo Sviluppo economico e in ultima analisi dal
fatto che il nuovo Tu sulla sicurezza, all'articolo 3, comma primo,
ne precisa l'applicabilità 'a tutti i settori di attività privati e
pubblici e a tutte le tipologie di rischio', senza escludere da
alcune previsioni il condominio e il servizio di portierato, come
invece nel passato aveva fatto la legge 626/94".
agosto 2008 - Viene reso
disponibile il nostro testo
Sicurezza sul lavoro nel condominio
, prima pubblicazione specifica in Italia sul
tema. Nel settembre 2009, a fronte delle modifiche al "testo unico"
dovute al d.lgs. 106/2009, verrà realizzata la seconda edizione
aggiornata.
Qui c'è il file che
aggiorna la prima edizione al contenuto della
seconda.
settembre 2008 - Nell'articolo "La riforma
della normativa di sicurezza del lavoro e di condominio", comparso
sul numero
di settembre
della rivista 'l'amministratore' di
Anaci Milano, si afferma l'obbligatorietà per il
condominio della redazione del documento di valutazione dei
rischi.
fine settembre 2008 - L'Anaci
nazionale pone al Ministero del Lavoro il primo di
due interpelli
in tema di sicurezza e condominio. Ufficialmente dal
ministero non arriverà alcuna risposta, fino al
convegno
dell'aprile 2009 e poi alle FAQ del
luglio 2009
ed infine alle risposte ai
quesiti del Centro Studi Nazionale Anaci
dell'aprile 2010
.
13 ottobre 2008 - Il Sole24Ore pubblica
l'articolo
"Ascensori, necessaria la valutazione dei rischi", nel quale si
afferma: "Esaminando l'ipotesi del condominio con dipendenti,
scattano gli obblighi di informazione e formazione disciplinati,
rispettivamente, dagli articoli 36 e 37 del Tu, della consegna dei
Dpi (Dispositivi di protezione individuale) in relazione alle
effettive mansioni e attrezzature conformi ai requisiti di legge.
Non è previsto, invece, specificamente, l'obbligo di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), cioè la valutazione dei rischi
ed elaborazione del documento della sicurezza, né quello di cui alla
lettera b), cioè la designazione del Rspp (responsabile del servizio
di prevenzione e protezione)."
16 ottobre 2008 -
Cassazione Civile, sez. terza. Nelle motivazioni
della sentenza
25251 del 16 ottobre 2008, a chiusura di una vicenda che
riguarda una caduta in un cortile condominiale risalente al luglio
1989, si legge: "... si segnalano, tra le leggi speciali ... il
D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 sulla frequenza obbligatoria da parte del
portiere del corso d'informazione (sic) sui rischi, pronto
soccorso e prevenzione incendi ...". La
frase, peraltro neppure attinente al caso in giudizio, è in
evidente contrasto con il testo
di legge, che non prevede informazioni nè su
pronto soccorso nè su prevenzione
incendi.
ottobre 2008 - La rivista 'Amministrare immobili' di
Anaci Nazionale
pubblica un inserto a cura del Centro Studi Nazionale dal titolo
"Perplessità sul Testo Unico Sicurezza", contenente il testo
dell'interpello appena inviato al ministero e la trascrizione senza
commenti di alcuni articoli del d.lgs. 81/2008.
6 dicembre 2008 - Nella risposta
a un quesito, formulata in
collaborazione con il Centro Studi Anaci Liguria,
viene affermata la sanzionabilità del
datore di lavoro ("il condominio è sempre datore di lavoro, ove
impieghi subordinati o autonomi"
) per omessa adozione del documento di
valutazione dei rischi.
gennaio 2009 - Ancora da 'Amministrare immobili'.
"Una delle questioni di fondo è stata poi sollevata da Carlo
Parodi del Centro Studi Anaci nazionale, che ha
sintetizzato le questioni sulla sicurezza poste dall'Anaci al
Ministero del Lavoro, esplicitando in particolare il dubbio sul
fatto che l'amministratore sia o meno 'datore di lavoro' in caso di
attività comunque svolte nell'edificio su committenza condominiale.
La risposta, secondo Luigi Caiazza, è senz'altro
affermativa, con tutte le implicazioni che ne conseguono, ma la
pronuncia finale del ministero è ancora attesa."
10 febbraio 2009 -
Anaci Milano risponde
a un quesito sull'obbligatorietà di DVR e DUVRI nei condomini:
"...
Alla luce di quanto
sopra, il DVR non è mai obbligatorio in condominio:
1) in assenza di dipendenti condominiali perché -ovviamente- non esiste la
figura del “datore di lavoro” titolare dell’obbligo di
legge; 2) in presenza di dipendenti condominiali perché (...) nessun documento è
richiesto dall’art.3 comma 9: sono richieste formazione e
informazione, per assicurare le quali un processo di valutazione dei
rischi è necessario, con la conseguente elaborazione di una relazione tecnica esplicativa.
Ma non si può mai parlare di “obbligo di DVR” in un condominio,
neppure con dipendenti; né, quindi, di sanzionabilità per assenza di
DVR.
Analogamente il DUVRI non è mai obbligatorio
nei condomini senza dipendenti, sempre per l’assenza di un
committente che sia anche “datore di lavoro”. E’ invece obbligatorio
nel caso in cui il condominio abbia dipendenti, a carico
dell’amministratore che, quale “datore di lavoro committente”, è
tenuto ai sensi del citato art.26 comma 3 alla redazione del
documento, specifica per ogni appalto
ed in collaborazione con i datori di lavoro delle ditte
esecutrici."
27 febbraio 2009 - In una circolare
Arai si parla della necessità di iscrivere i
portieri a un corso di aggiornamento "riferito alla nuova
normativa sull'obbligo di poter (sempre da parte del portiere)
svolgere le nuove procedure antincendio e pronto
soccorso".
6
marzo 2009 - L'Anaci nazionale pone al Ministero del Lavoro il
secondo interpello
in tema
di sicurezza e condominio.
aprile 2009 - Inizia la
tragicomica vicenda della comunicazione all'INAIL del nominativo del
RLS. L'obbligo, per le aziende soggette (e il condominio non lo è
mai), sarebbe assolvibile fino al 16 maggio, poi fino al 16 agosto,
ma il ministero e l'Inail fanno un po' di confusione ed alcuni
consulenti vanno in crisi di ossigeno.
Qui c'è
un riassunto
cronologico della vicenda.
aprile 2009 - Da 'Confedilizia Notizie', aprile
2009
: "Per la proprietà immobiliare, niente
DUVRI e obblighi connessi. Non si applica alla proprietà
immobiliare, l'art.26 del d.lgs. 81/'08. (...) In questo senso la
Confedilizia ha acquisito un parere pro veritate da uno studio
legale specializzato nella materia".
17 aprile
2009 - Dalla presentazione
di un convegno organizzato da Anammi con Ispesl:
"Un tema, quello della sicurezza, che tocca da vicino
l'amministratore di condominio: questi, infatti, per legge, è da
considerarsi il datore di lavoro di tutti coloro che operano
professionalmente nei condomini (giardinieri, portieri, manutentori
di vario tipo)".
Dal resoconto
del convegno: "
In tale ambito, diventa centrale
l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), vale a dire
il documento nel quale viene formalizzata l’analisi dei rischi
effettivi per chi lavora negli spazi condominiali (portieri e
operatori affini, come i custodi, i giardinieri, personale preposto
alla vigilanza di piscina o campi sportivi).
Se è vero che
nel decreto non è espressamente previsto l’obbligo di redigere tale
documento tuttavia, ha sottolineato Magli [dirigente ISPESL -
ndr] , 'ciò non esclude, per l’ amministratore, l’obbligo di
valutazione dei rischi presenti o possibili nel condominio, allo
scopo di informarne in maniera esaustiva i lavoratori e fornire loro
dispositivi di protezione ed attrezzature di lavoro
adeguate'.”
22 aprile 2009 - Convegno organizzato da
Anacam, “La sicurezza un dovere per tutti. Ascensori sicuri in
stabili sicuri”. Al convegno partecipano il ministro del
Welfare Maurizio Sacconi e il direttore generale
dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, Paolo Pennesi. E
parlano di sicurezza e condominio.
Sintetizzando:
•
obblighi di sicurezza sul lavoro solo in presenza di dipendenti
condominiali;
• se c'è il dipendente, il datore di lavoro è
l'amministratore;
• il DUVRI è obbligatorio (e quindi va
applicato l’art.26), se c’è il dipendente;
• la valutazione dei
rischi è obbligatoria, se c’è il dipendente;
• il DVR non è mai
obbligatorio.
3 maggio 2009 -
Comunicato-stampa
Anapi: " Ancora oggi ci ritroviamo a discutere di
sicurezza sui posti di lavoro. Ed è per questo che nel caso dei
condomini, il destinatario della normativa (D.lgs 81/2008) è il
condominio datore di lavoro (con il portiere). (...) l'amministratore condominio (datore di
lavoro) dovrà: entro il 16 maggio 2009, oltre che redigere il
proprio documento di valutazione dei rischi con data certa,
..."
13 maggio 2009 - Anaci Napoli: "il
Centro Studi Provinciale di concerto col Centro Studi Nazionale
informa:
1) L'amministratore non deve comunicare all'INAIL
il nominativo del rappresentante per la
sicurezza;
2) L'amministratore
in qualità di datore di lavoro deve assolvere agli obblighi di
formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori
dipendenti;
3) L'amministratore non è
obbligato alla redazione del Documento di valutazione dei rischi
(DUVR). (...) Ciò nonostante la
valutazione dei rischi è consigliabile soprattutto ai fini di una
corretta formazione ed informazione dei dipendenti
condominiali.
4) In presenza di
dipendenti condominiali solo in presenza di interventi connessi a
contratti di appalto, d'opera o di somministrazione potrebbe essere
obbligatoria la predisposizione del documento per ridurre i rischi
da interferenze (DUVRI)."
18 maggio 2009 - Informativa
agli associati dal Centro Studi Nazionale Anaci:
" L’amministratore non è obbligato alla redazione del Documento
di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall’art. 28 del TUS
(...) pur esistendo la necessità di valutare il rischio e
l’obbligo di poter dimostrare di aver rispettato il predetto obbligo
di informazione. (...)
Il Dott. Pennesi ha evidenziato infine che
solo in presenza di dipendenti condominiali è obbligatoria la
predisposizione del documento per ridurre i rischi da interferenze
(DUVRI) in occasione di interventi connessi a contratti di appalto,
d’opera o di somministrazione. (...)
Ad ogni buon fine il Centro Studi Nazionale
ritiene che, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sia applicabile il
relativo art. 26, con conseguente obbligo di verificare la
regolarità delle imprese alle quali vengono affidate opere in
appalto."
maggio 2009 - La rete PrevenzioNet,
composta da CCIAA, AUSL e associazioni imprenditoriali della
provincia di Modena risponde ad
un quesito sui condomini senza dipendenti: non sono soggetti al
d.lgs. 81/2008, salvo il caso dei cantieri edili. La stessa risposta
verrà replicata nell'ottobre
successivo. Nell'agosto 2009 PrevenzioNet fornisce anche una risposta
sui portinai, senza però tenere in considerazione
l'art.3 comma 9 del decreto 81/2008.
16 giugno 2009 - Giornate di studio
presso Anaci Lecco: è stato posto alla ASL di Lecco un quesito su DVR e DUVRI
in condomini senza dipendenti. Risposta
: "non essendovi presenza di personale alle
dipendenze" non c'è alcun obbligo.
22 giugno 2009 - Il Sole24Ore pubblica
"Portieri: sicurezza
d'obbligo"
: "Vediamo di fare un po' di chiarezza
in materia di sicurezza e condominio.(...) il
condominio-datore di lavoro è tenuto all'osservanza degli obblighi
previsti dall'articolo 26 del Dlgs 81/2008, in presenza di
un'impresa (ad esempio per la manutenzione dell'ascensore)? La
risposta dipende dalla presenza del portiere. Se c'è il portiere si
applica l'articolo 26 e dunque va compilato il Duvri (Documento di
valutazione dei rischi interferenti). Se non c'è il portiere, a
nostro giudizio, ma la dottrina sul punto è divisa, le disposizioni
di cui all'articolo 26 non sono applicabili al condominio senza
dipendenti, posto che gli obblighi ivi previsti fanno capo al datore
di lavoro, (...). Poiché l'articolo 26 si indirizza al datore di
lavoro – che diventi committente di appalti non edili – non
sussistono, a nostro parere, nel condominio senza dipendenti, gli
obblighi di verifica previsti dalla norma e, in particolare,
l'obbligo di predisporre il documento unico di valutazione dei
rischi da interferenze (Duvri)..."
1 luglio 2009 - Pagina su ItaliaOggi
a cura di
Confedilizia: "Condomini e sicurezza, niente documenti
valutazione e rischi. Contrariamente a quanto riportato da alcuni
giornali, si torna a segnalare, come peraltro già fatto su queste
pagine, che il condominio (datore di lavoro) ha solo l'obbligo
di informare e formare i propri dipendenti e di dotarli degli
idonei dispositivi di protezione individuale (Dpi), non dovendo
invece procedere alla redazione del documento di valutazione dei
rischi (Dvr) e alla redazione del documento di valutazione dei rischi
da interferenze (Duvri)."
luglio 2009 - Il Ministero del Lavoro pubblica sul sito lavoro.gov.it una serie di FAQ
(Frequently Asked Questions - cioè domande frequenti) sui temi
relativi alla sicurezza sul lavoro, tra i quali un breve
file in pdf
inerente il condominio ed il decreto legislativo 81/2008.